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NUOVO DECRETO sulle VISITE FISCALI: peggiorate le condizioni per i dipendenti pubblici
Il nuovo Decreto sulle visite fiscali avrebbe dovuto semplicemente armonizzare le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici con quanto previsto dalla norma per i dipendenti privati. Cosa scopriamo, invece? Che la parificazione di trattamento tra pubblici e privati non c'è stata e, in più, le condizioni per i pubblici dipendenti sono ulteriormente peggiorate!
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NUOVO DECRETO VISITE FISCALI,
PEGGIORATE LE CONDIZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI!
Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, che reca disposizioni in materia di visite fiscali per i pubblici dipendenti.
Il Decreto avrebbe dovuto semplicemente armonizzare le fasce di reperibilità con quanto previsto dalla norma per i dipendenti privati. E cosa scopriamo invece? Che la parificazione di trattamento tra pubblici e privati non c'è stata e, in più, le condizioni per i pubblici dipendenti sono ulteriormente peggiorate!
Mentre per i dipendenti dei settori privati le fasce di reperibilità interessano un totale di 4 ore giornaliere, quelle per i dipendenti dei settori pubblici rimangono di 7 ore al giorno.
A questo si aggiunge una notevole riduzione dei casi di esenzione dal rispetto delle fasce di cui sopra.
? Uno dei fatti più eclatanti riguarda l'infortunio.
Il testo del provvedimento non prevede più l'infortunio tra i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità. L'INPS però dichiara di non poter disporre visite fiscali per i lavoratori in infortunio in
quanto l'infortunio è di competenza di un altro ente, l'INAIL. Considerato poi che gli infortuni sul lavoro sono certificati dall'INAIL, obbligare alla reperibilità 7 ore al giorno per 7 giorni alla settimana costituisce esclusivamente un incomprensibile accanimento nei confronti dei pubblici dipendenti.
? Non solo: il dipendente che è già stato visitato dal medico fiscale, che quindi ha già verificato la corrispondenza dello stato di salute con quanto scritto sul certificato medico, può venire visitato di nuovo, magari a distanza di poche ore, e ripetutamente nell'ambito dello stesso periodo di malattia anche se di pochi giorni, con ulteriore forte aggravio della spesa pubblica!
A noi appare chiara ed evidente la volontà di continuare ad infierire sui pubblici dipendenti e la FP CGIL si sta adoperando per modificare/integrare le inique e incomplete previsioni del nuovo Decreto.
NEL FRATTEMPO COSA È BENE SAPERE PER NON RIMANERE IMPIGLIATI IN QUESTO PASTICCIO?
ORARI DI REPERIBILITA'
Rimangono come prima di 7 ore al giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
QUANTE VOLTE PUO' VENIRE IL MEDICO FISCALE
Le visite fiscali "possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva". Non c'è quindi un limite ufficiale, e potrebbero essere effettuate anche più volte durante lo stesso periodo di malattia.
L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITA'
Restano esclusi: - Patologie gravi che richiedono terapie salvavita; - Malattia per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo a menomazioni (prime 3 categorie della tabella A allegata al DPR 834/1981); Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
COSA SUCCEDE PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO
L'infortunio sul lavoro non compare fra le cause di esclusione. Quindi i lavoratori in infortunio sembrerebbero obbligati alla reperibilità nella fasce previste, e alcuni enti hanno già mandato
comunicazioni ai loro dipendenti in tal senso. Però è importante segnalare che l'INPS non può disporre visite fiscali per i lavoratori in infortunio, perché di competenza dell'INAIL. Appare quindi una norma incoerente rispetto all'attuale sistema di verifica e controllo.
E' SEMPRE IMPORTANTE RICORDARSI CHE
durante il periodo di malattia, se dovete sostenere delle visite mediche fuori casa, bisogna avvertire il datore di lavoro (preferibilmente con traccia scritta) indicando il giorno e l'ora in cui non si è presso la propria abitazione. Inoltre, al termine della visita ricordate sempre di far rilasciare dalla struttura o dallo studio medico la certificazione che attesti il giorno e l'ora della presenza presso di loro.