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Le ingiuste novità dal 2011 sulle pensioni e ricongiunzioni dei periodi contributivi

La legge approvata con voto di fiducia dal Parlamento (non si è dato spazio a nessuna discussione di merito) e pubblicata in gazzetta ufficiale il 31 luglio 2010 penalizza l’accesso alle future pensioni per molte categorie di lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi. A partire dal 2011 si allungano, in particolare, le finestre di accesso alla pensione fino a 12 mesi per chi possiede solo contribuzione da lavoro dipendente e 18 mesi per chi è in possesso di contribuzione mista (lavoro dipendente e autonomo).

Destinatari della norma

La nuova disciplina si applica a decorrere dall’anno 2011:
ai lavoratori e lavoratrici che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero per le lavoratrici del pubblico impiego;
ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento di anzianità con i 40 anni di contribuzione o tramite le quote (somma degli anni anagrafici e anni di anzianità contributiva, per l’anno 2010 pari a 95, e per l’anno 2011 pari a 96, ecc…).

Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010.

Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze

Non avranno le finestre di 12 o 18 mesi, ma quelle più brevi in vigore nel 2010:


1)i lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
2)i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (piloti, autisti di mezzi pubblici, ecc..);

3)nel limiti del  numero di 10.000 lavoratori che siano nella seguente condizione:
collocati in mobilità ordinaria, in presenza di accordi sindacali stipulati entro il 30/4/2010 (disposizione che necessità di ulteriori elementi di chiarezza da parte del Ministero competente),

collocati in mobilità lunga, per effetto  di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
lavoratori che, al 31 maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (Banche, Poste, Monopoli, ecc.).

Ci si rende immediatamente conto che anche la maggioranza dei lavoratori licenziati prima dell’approvazione della nuova legge (31 luglio 2010) che maturano i requisiti per la pensione dal 2011 in poi, prima di poterla riscuotere, dovranno attendere dal diritto 12 mesi (per chi è in possesso di sola contribuzione da lavoro dipendente) o 18 mesi (in presenza di contribuzione autonoma non ricongiunta). Solo pochi lavoratori avranno finestre più brevi (quelle in vigore fino al 2010) e la legge approvata non interviene a sanare tale iniquità. L’impatto sociale è sicuramente molto pesante.


Pensioni dei Fondi elettrici e telefonici a partire dal 1 luglio 2010

Con effetto dal 1° luglio 2010, la nuova legge ha previsto l’abrogazione del comma 14, art. 3, del decreto legislativo n. 562/96 (decreto emesso dopo la riforma Dini n. 335/95 al fine di armonizzare i trattamenti di pensione fra i diversi Fondi previdenziali) relativo alla possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione dal Fondo elettrici o telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

Alla luce delle nuove norme il lavoratore che volesse optare per il trattamento INPS dovrebbe sostenere dei costi aggiuntivi, la cui entità non è stata ancora chiarita. Viene meno, dunque, la possibilità di optare gratuitamente, al momento della richiesta di pensione, per il trattamento più favorevole tra quello derivante dal fondo speciale e quello garantito dal calcolo INPS. In alcuni casi, può venire meno lo stesso diritto a pensione. Si rammenta che la legge modificata non era una norma di privilegio in quanto i lavoratori di detti settori pagano regolarmente la contribuzione all’INPS con le medesime percentuali e sulle stesse voci stipendiali degli altri lavoratori dipendenti.


Elevazione dell’età pensionabile di vecchiaia per le donne del settore pubblico (Stato, Suola, Enti Locali, Sanità, ecc..)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni. Entrano immediatamente in tale obbligo le lavoratrici nate dal 1951 in poi. Ovviamente resta la facoltà di andare in pensione anticipata per chi matura i 40 anni di contribuzione o raggiunge la quota 96,97, ecc..
Ricongiunzione dei periodi lavorati
La parte più iniqua riguarda la ricongiunzione verso INPS dei periodi di lavoro svolti presso lo Stato, Enti Locali, Ferrovie dello Stato, dal 31 luglio 2010 il trasferimento di dette contribuzioni (detti comunemente spezzoni contributivi) per raggiungere un unico diritto a pensione, sarà a pagamento e danneggerà in particolare i giovani e i precari.
Considerata la delicatezza e l’importanza dei temi trattati consigliamo i lavoratori che sono in procinto di maturare il diritto alla pensione di venire alla CGIL per ricevere tutte le informazioni. Il Patronato INCA offrirà gratuitamente la propria consulenza per predisporre i conteggi e il controllo della posizione assicurativa INPS e INPDAP.