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Inca Cgil: Disoccupati, vademecum per tutte le indennità
Il Patronato Inca presso la sede della Cgil di Piacenza
Dal web
E’ partita la campagna 2012 per la compilazione delle domande per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere la disoccupazione a requisiti ridotti e la "disoccupazione agricola" presso i patronati Inca-Cgil, in tutte le sedi della Camera del Lavoro della Provincia e sempre a disposizione presso la sede di via XXIV Maggio.
L’indennità a requisiti ridotti è rivolta a tutti i lavoratori stagionali, discontinui a tempo determinato di ogni settore o categoria, ad eccezione del settore agricolo. Per averne diritto sono però necessari due requisiti: avere almeno 78 giornate lavorative nel 2011, e avere un’anzianità di iscrizione all’Inps (almeno una settimana di contribuzione) prima del 1° gennaio 2010. Documenti necessari: modello 86/88 bis (che si può ritirare presso le sedi Cgil e che dovrà essere compilato dal datore di lavoro), il codice fiscale, una copia dei contratti di lavoro per l’anno 2011 e un documento d’identità.
Per gli insegnanti sarà necessario presentare anche lo stato di servizio, per i lavoratori extracomunitari il permesso di soggiorno e il certificato di residenza e per chi ha diritto all’assegno per il nucleo familiare, lo stato di famiglia, i redditi 2009 e 2010 e codice fiscale dei componenti il nucleo familiare.
Lavoro agricolo La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Spetta un’indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue. Questa indennità riguarda operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno. E non spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps tramite il Patronato Inca Cgil - riconosciuto dalla legge che assiste gratuitamente i lavoratori. La domanda comprensiva della eventuale richiesta di Anf, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione. In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l’anno cui si riferisce l’indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi ovvero iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) ovvero almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
Quanto spetta? Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc. L’importo corrisponde al 40 per cento della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9 per cento dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30 per cento della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Per tutte le informazioni 0523/459701, Cgil Piacenza